Ndrangheta: la relazione prefettizia sul Comune di Brescello

 

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Il 20 aprile scorso, il Consiglio dei Ministri ha deliberato in merito allo scioglimento del Comune emiliano di Brescello, piccolo paese del reggiano. Prima del 2015 era sostanzialmente noto per Don Camillo e Peppone (le cui statue dominano ancora la piazza principale del Paese), poi è finito al centro delle carte dell’indagine AEMILIA, relativa alla presenza stanziale della ‘ndrangheta in Emilia Romagna. E qualche mese fa, con il dibattimento del processo appena iniziato presso l’Aula Bunker presso il Tribunale di Reggio Emilia (e i giudizi abbreviati/patteggiamenti già definiti in primo grado a Bologna), è infine arrivata la decisione del CDM: Brescello è il primo comune emiliano ad essere sciolto per mafia.

Ecco allora di seguito il documento integrale riguardante la relazione depositata dai Commissari nominati per valutare lo stato di condizionamento mafioso nel comune di Brescello
Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Brescello (Reggio Emilia) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita’ organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l’imparzialita’ degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014, nonche’ il buon andamento dell’amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Le risultanze di alcune inchieste giudiziarie svolte negli ultimi anni hanno reso palese la presenza sul territorio comunale di una cosca della ‘ndrangheta interessata ad infiltrarsi nel tessuto economico-sociale anche attraverso l’opera di imprenditori collusi che hanno favorito il riciclaggio di denaro proveniente da attivita’ criminali.
Emerge dalle indagini la figura di un esponente malavitoso, residente a Brescello – legato, per vincoli parentali, ad una ‘ndrina operante al di fuori del contesto regionale emiliano – destinatario di una condanna definitiva per mafia e di misure di prevenzione patrimoniale per un valore di circa cinque milioni di euro, in parte gia’ confiscati.
Recentemente e’ stata data esecuzione ad una ulteriore operazione di polizia giudiziaria nei confronti di beni appartenenti al predetto esponente malavitoso, con il sequestro di immobili, aziende e terreni. Nel corso delle ultime indagini e’ stata accertata, in particolare, la capacita’ della cosca di acquisire appalti pubblici e privati e di ostacolare il libero esercizio del voto.
La presenza della criminalita’ organizzata sul territorio, l’attribuzione da parte del comune di lavori a ditte poi risultate destinatarie di provvedimenti prefettizi interdittivi, le minacce perpetrate ai danni di alcuni amministratori comunali, nonche’ la continuita’ nel governo dell’ente da parte di alcuni amministratori eletti nelle ultime consiliature, sono stati i segnali di allarme che hanno indotto il Prefetto di Reggio Emilia, con decreto del 10 giugno 2015, poi prorogato, a disporre una mirata attivita’ di accesso nel comune di Brescello, ai sensi dell’art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL).
La Commissione incaricata delle verifiche ispettive ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto, sentito nella seduta del 12 gennaio 2016 il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia di Bologna e del Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, ha redatto l’allegata relazione del 20 gennaio 2016, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da’ atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalita’ organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l’applicazione delle misure di cui al citato art. 143.
Il 30 gennaio 2016, il sindaco di Brescello ha rassegnato le dimissioni dalla carica, ai sensi dell’art. 53 del TUOEL, che hanno dato luogo allo scioglimento del consiglio comunale ed alla contestuale nomina, con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2016, di un commissario straordinario per la provvisoria gestione amministrativa del comune, ai sensi dell’art. 141 del TUOEL.
I lavori svolti dalla commissione d’accesso hanno preso in esame, oltre all’intero andamento gestionale dell’amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ove si colloca l’ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la locale consorteria.
Il Prefetto considera innanzitutto come, attraverso le moderne strategie sociali, la cosca operante a Brescello sia riuscita ad accreditarsi nelle articolazioni economiche e sociali, con comportamenti solo apparentemente innocui, allo scopo di evitare reazioni di allarme sociale che si sarebbero potute prefigurare in presenza di episodi violenti ed eclatanti.
L’atteggiamento di acquiescenza degli amministratori comunali che si sono avvicendati alla guida dell’ente, nei confronti della locale famiglia malavitosa, in linea con le predette strategie, si e’ poi trasformato in una condizione di vero e proprio assoggettamento al volere di alcuni affiliati alla cosca, nei cui riguardi l’ente, anche quando avrebbe dovuto, e’ rimasto, negli anni, sostanzialmente inerte.
Significative, in tal senso, sono la tolleranza e l’accondiscendenza del sindaco nei confronti della figura di vertice della consorteria locale, tanto radicate da indurlo a rilasciare ai media, il 28 agosto 2014, alcune dichiarazioni di grande impatto in favore del capo cosca locale, in contrasto con il ruolo istituzionale svolto, che esige rigore morale ed osservanza dei principi di legalita’, imparzialita’ e terzieta’.
Le esternazioni pubbliche del primo cittadino hanno provocato polemiche sia all’interno dell’amministrazione, con la presentazione di una mozione di sfiducia – respinta il 29 settembre 2014 dal consiglio comunale – che all’esterno, con l’avvio di un ampio dibattito mediatico, sfociato in una manifestazione pubblica.
Alla predetta manifestazione hanno partecipato anche esponenti della locale cosca, che hanno attivamente assicurato il proprio sostegno all’amministratore. Nell’occasione e’ stata effettuata una raccolta di firme, molte delle quali appartenenti a soggetti vicini o contigui alla consorteria.
E’ un dato fattuale che tra i latori della lista delle firme vi fosse anche un soggetto legato da stretti vincoli familiari con il titolare di una ditta che ha operato per il comune nel settore edile, poi raggiunta da interdittiva prefettizia antimafia.
Si tratta della stessa ditta che aveva sponsorizzato, nel settembre 2013, la realizzazione di una rotonda stradale, con la fornitura di materiale e di parte della manodopera, in base ad una iniziativa, del tutto personale e privata, di un soggetto, futuro candidato sindaco di Brescello, presentatore di una lista che al tempo e’ risultata la seconda piu’ votata.
Il promotore dell’iniziativa in questione – che sara’ poi eletto consigliere comunale di minoranza in occasione delle consultazioni elettorali del 2014 – al termine dei lavori ha dato pubblicamente atto, attraverso gli organi di stampa, del contributo spontaneamente fornito dall’impresa, assicurando in tal modo una credibilita’ sociale alla ditta controindicata, di cui ne ha apertamente riconosciuto la generosita’ e la disponibilita’ nei confronti della citta’.
All’epoca dei fatti, un consigliere comunale di maggioranza in carica svolgeva anche le funzioni di membro della commissione permanente urbanistica e quelle di responsabile tecnico della ditta sponsorizzatrice.
In occasione, poi, di un importante evento comunale che si e’ svolto con il patrocinio del comune il 22 agosto 2015, la «17ª camminata Peppone e Don Camillo», la sponsorizzazione economica e mediatica dell’iniziativa e’ stata assicurata anche da una ditta il cui amministratore unico e’ sempre il titolare della ditta controindicata di cui si e’ trattato.
La cosca ha cercato, durante la campagna elettorale relativa alle consultazioni amministrative del 2014, di violare la libera espressione del voto, tentando, con minacce, di impedire la candidatura, non gradita alla consorteria, di un soggetto che poi diverra’ consigliere di minoranza. Esercitando il tipico metodo mafioso della sopraffazione, le stesse minacce sono state rivolte ad uno stretto congiunto del predetto amministratore.
Sintomatiche delle indebite interferenze della criminalita’ organizzata sono le intimidazioni ai danni di un consigliere comunale di minoranza, particolarmente attivo in iniziative volte a richiamare l’attenzione della popolazione sulla presenza della cosca sul territorio comunale.
Le successive indagini preliminari condotte a seguito della denuncia degli episodi di intimidazione hanno portato all’individuazione di alcuni soggetti ritenuti responsabili dei fatti, tra cui figurano uno stretto congiunto del locale esponente mafioso, alcuni sottoscrittori della raccolta di firme in favore del sindaco, nonche’ un altro componente della famiglia malavitosa locale, accusato, in particolare, di aver costretto, con minacce, il predetto amministratore ad intervenire con un comunicato stampa di rettifica in relazione ad alcune dichiarazioni rese. Nell’ambito del processo a carico di quest’ultimo, nell’udienza del 3 febbraio 2016, il Pubblico ministero ha chiesto la condanna ad anni 20 di reclusione.
Alcuni dei predetti soggetti erano stati destinatari delle contestate benevole considerazioni del sindaco, esternate nel corso dell’intervista del 28 agosto 2014.
Rileva, ai fini della presente relazione, la vicenda dell’assegnazione di un alloggio demaniale ad un parente del locale vertice della ‘ndrina, peraltro in passato tratto in arresto per il delitto di estorsione.
L’immobile, che nel 2008 era stato acquisito in concessione dalla regione Emilia-Romagna, dopo alcuni interventi di ristrutturazione disposti dal comune, e’ stato assegnato in sub-concessione, fino al 2013, al predetto congiunto dell’esponente mafioso, che gia’ occupava abusivamente lo stabile.
Da quella data ad oggi, anche se il contratto e’ scaduto, il sub-concessionario continua ad occupare la struttura comunale, senza aver mai versato alcun canone all’amministrazione.
Il mancato pagamento dei canoni di locazione troverebbe giustificazione nel fatto che il comune ha riconosciuto al sub-concessionario un credito dallo stesso maturato per ulteriori opere di sistemazione dei locali – peraltro mai autorizzate dall’ente, ne’ collaudate – il cui ammontare non risulta comprovato da alcuna fattura o ricevuta.
Grave e’ anche la circostanza che l’attribuzione dell’alloggio e’ avvenuta in deroga alle graduatorie comunali, in base ad una scelta discrezionale dell’amministrazione, adottata in assenza di alcun criterio oggettivo.
Anche un altro soggetto risulta beneficiario di un alloggio demaniale, con esiguo canone di locazione, assegnato dal comune sulla base della dichiarazione reddituale dell’interessato, sulla quale l’ente non ha mai disposto alcuna verifica circa l’effettivo stato di bisogno del dichiarante, che – gravato da precedenti di polizia – e’ legato da vincoli parentali con esponenti della consorteria ed e’ amministratore unico di una societa’ confiscata alla cosca.
L’atteggiamento di accondiscendenza nei confronti della consorteria ha connotato la conduzione dell’ente nel corso di piu’ consiliature e si e’ andato consolidando negli anni anche grazie alla sostanziale continuita’ gestionale derivante dalla costante presenza di alcuni amministratori, che si e’ tradotta in una continuita’ politico-amministrativa e di intenti degli organi elettivi, senza prese di posizione o interventi in discontinuita’ rispetto a fatti che si sono verificati in passato.
Nel 2011 l’amministrazione comunale ha avviato la ristrutturazione dell’ultimo piano dell’edificio scolastico, per mutarne la destinazione. I lavori di rifacimento del manufatto, eseguiti prevalentemente con fondi pubblici su un bene demaniale, non sono stati commissionati dal comune, ma affidati da un’associazione, all’uopo istituita, divenuta stazione appaltante in violazione della normativa in materia di appalti pubblici.
La predetta associazione ha infatti commissionato le opere ad una societa’ oggi confiscata, riconducibile ad uno stretto parente del piu’ volte citato vertice della consorteria.
Secondo quanto riferito dalla commissione d’indagine, gli interventi sarebbero stati affidati alla ditta in questione per l’asserita possibilita’ di proseguire i lavori anche nel mese di agosto, senza alcuna interruzione per la pausa estiva; l’attivita’ degli operai e’ stata, invece, sospesa il 29 luglio, per riprendere il 25 agosto 2011 e terminare il 20 settembre 2011.
Rileva il Prefetto di Reggio Emilia come nella vicenda l’ente abbia assunto un comportamento estremamente incauto sul piano della regolarita’ amministrativa della procedura adottata nonche’ sulla scelta, tramite un terzo privato, di un soggetto appaltatore assolutamente controindicato.
Non e’ priva di significato la circostanza che all’epoca dei fatti l’attuale sindaco svolgesse le funzioni di assessore con deleghe all’urbanistica ed edilizia privata, ambiente, sicurezza e commercio.
Oltre all’emblematica vicenda del cambiamento di destinazione dell’edificio scolastico, assumono rilievo nell’ottica della continuita’ gestionale dell’ente, le assunzioni di soggetti vicini alla ‘ndrangheta, l’adozione della variante per la realizzazione di un esercizio commerciale, gli affidamenti nel settore dei lavori pubblici a ditte controindicate.
I fatti sopra illustrati non disgiunti dall’articolata serie di elementi indiziari risalenti anche alle precedenti consiliature in relazione ai collegamenti tra la criminalita’ organizzata e gli amministratori dell’ente inducono a ritenere urgente l’adozione del provvedimento di cui all’art. 143 del TUOEL, quale misura avanzata di prevenzione, per assicurare la massima tutela dell’interesse della collettivita’ brescellese.
Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti dell’amministrazione comunale di Brescello, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilita’ dell’istituzione locale, nonche’ il pregiudizio degli interessi della collettivita’, rendendo necessario l’intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell’ente alla legalita’.
Sebbene il processo di ripristino della legalita’ nell’attivita’ del comune sia gia’ iniziato attraverso la gestione provvisoria dell’ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell’art. 141 del citato decreto legislativo n. 267/2000, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire l’affrancamento dalle influenze della criminalita’, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all’art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacita’ pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni elettorali.
L’arco temporale piu’ lungo previsto dalla legge per la gestione straordinaria consente anche l’avvio di iniziative e di interventi programmatori che, piu’ incisivamente, favoriscono il risanamento dell’ente.
Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall’art. 143 del decreto legislativo citato puo’ intervenire quando sia gia’ disposto il provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l’adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Brescello (Reggio Emilia), con conseguente affidamento della gestione dell’ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtu’ dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell’azione amministrativa ai principi di legalita’ e al recupero delle esigenze della collettivita’.
In relazione alla presenza ed all’estensione dell’influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

All’On.le Ministro dell’interno
ROMA
Oggetto: Relazione ex art. 143, comma 3 TUEL a seguito di attivita’ di indagine della Commissione d’accesso presso il comune di Brescello.

A seguito di atto di delega n. 17102/128/70(3) del 7 maggio 2015, con provvedimento n. 319/h/12.B02 datato 10 giugno 2015 (Allegato 1), lo scrivente ha disposto una mirata attivita’ di accesso nel comune di Brescello, al fine di accertare eventuali fenomeni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso nell’apparato politico ed amministrativo dell’Ente, nominando un’apposita Commissione di indagine di cui all’art. 143 – comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi’ composta: …omissis…; …omissis…; …omissis…;.
Con ulteriore decreto di pari numero datato 17 giugno 2015 e successiva integrazione del 2 luglio 2015, e’ stato istituito un apposito Gruppo di supporto e consulenza in relazione alle professionalita’ specifiche nei vari settori di interesse ai fini dell’indagine, cosi’ composto: …omissis…, …omissis…, …omissis…, …omissis….
La Commissione di indagine si e’ insediata presso il comune di Brescello in data 10 giugno 2015.
L’incarico, della durata iniziale di tre mesi, e’ stato poi prorogato con decreto prefettizio n. 462/H/12.B02Gab in data 9 settembre 2015, per ulteriori tre mesi. Ultimati i lavori, la Commissione, nei termini previsti dalla legge, segnatamente il 10 dicembre u.s., ha rassegnato allo scrivente la relazione conclusiva dell’indagine, corredata dai relativi allegati, che si unisce in duplice copia, in formato elettronico ed in formato cartaceo.
In data 12 gennaio u.s., secondo quanto disposto dall’art. 143, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000, si e’ tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, esteso alla partecipazione, come normativamente previsto, del Procuratore distrettuale antimafia di Bologna e del Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia.
Si premette che, in esito all’approfondita disamina svolta in Comitato dei contenuti della relazione, peraltro dettagliatamente e puntualmente illustrata nel corso della riunione, i convenuti hanno espresso all’unanimita’ il parere che sussistano, nel caso in esame, i presupposti di cui al comma 1 dell’art. 143 TUEL e hanno altresi’ espresso parere favorevole che lo scrivente relazioni in tal senso alla S.V. Ill.ma.
Cio’ premesso, quanto alle risultanze dell’attivita’ ispettiva svolta ed alle valutazioni espresse in sede di CPOSP, si relaziona quanto segue.
Premessa: Il contesto politico, sociale e criminale di Brescello Brescello e’ ben nota, da decenni, per esservi stata, a suo tempo, ambientata la popolare saga di “Peppone e Don Camillo”, frutto della fantasia letteraria di Giovanni Guareschi.
Nell’immaginario collettivo si identificava, dunque, con il tipico paese della Bassa emiliana, terra, tradizionalmente, di gente semplice ma leale e di forte spirito solidaristico.
I consistenti flussi immigratori, che hanno portato, a partire dagli anni ’80 dello scorso secolo, al radicamento di una numerosissima comunita’ calabrese (si calcolano attualmente circa 1700 cittadini originari della Calabria su una popolazione di circa 5.500 abitanti) hanno altresi’ obiettivamente modificato la composizione sociale di Brescello, oltre che, con l’evolversi dei tempi, anche gli usi, le abitudini e gli stili di vita.
Non si sa con precisione a cosa sia dovuto, ma non e’ sfuggita all’attenta osservazione dei componenti della Commissione d’accesso un clima complessivamente non scevro da strisciante timore e, in taluni casi, addirittura di chiusura e sospetto, in stridente contrasto con il carattere generalmente aperto e dialogante della popolazione reggiana.
Sorprende non poco, per esempio, l’atteggiamento scostante e tranciante di alcuni cittadini intervistati nel noto servizio realizzato …omissis… i quali, al solo sentir nominare dagli intervistatori la parola “mafia” o il nome di un condannato per reati di mafia residente in paese, dichiaravano di non voler rispondere o di non volersi interessare di queste faccende. Atteggiamenti, questi, che a volte si registrano purtroppo in talune aree geografiche caratterizzate da antico radicamento mafioso, ma che non si immagina di riscontrare in un centro della civilissima Emilia.
La relazione della Commissione descrive, dunque, la storia e le vicende dell’immigrazione in particolare da Cutresi (Cutro – KR), i quali hanno impiantato attivita’ imprenditoriali attinenti per lo piu’ ai settori dell’edilizia e dell’autotrasporto. In particolare, a seguito del provvedimento di “soggiorno obbligato” a Reggio Emilia a carico dell’allora capo cosca della “ndrangheta cutrese …omissis…;, si e’ registrata una ininterrotta “importazione” sul territorio di soggetti al medesimo contigui, in un continuo “divenire” degli equilibri della cosca con altri clan mafiosi, al cui comando, poi, e’ subentrato il gruppo riconducibile a …omissis…;, da diversi anni in carcere, capo della stessa ‘ndrina di cui ha preso le redini il fratello …omissis…, residente appunto a Brescello, sorvegliato speciale, condannato in via definitiva per mafia e destinatario di misure di prevenzione patrimoniale per un valore complessivo di circa cinque milioni di euro, di cui i primi tre gia’ confiscati. Nel mese di dicembre e’ stato eseguito nei confronti del predetto un ulteriore sequestro per un ammontare di circa due milioni di euro tra immobili, aziende e terreni.
Orbene, pur consolidando una presenza pervasiva direttamente e con i propri affiliati, la cosca dei …omissis…;, in linea con le moderne strategie sociali della ‘ndrangheta, ha fatto in modo da accreditarsi a Brescello attraverso comportamenti apparentemente innocui, entrando “in punta di piedi” nelle articolazioni economiche e sociali della citta’ e scongiurando cosi’ reazioni di allarme sociale che si sarebbero di certo prefigurate in presenza di episodi violenti ed eclatanti.
A fronte di tale strategia, l’atteggiamento iniziale di probabile inconsapevolezza dell’ambiente politico locale si e’ tradotto col tempo in acquiescenza e, come si evince dalla disamina degli atti e dei fatti narrati in relazione, in alcuni casi in una evidente contiguita’ politica (vedasi il comitato politico del 2007 o i finanziamenti di iniziative comunali). Da qui si sviluppa una situazione di vero e proprio assoggettamento al volere di alcuni affiliati alla cosca, nei cui confronti il Comune, anche quando avrebbe dovuto, e’ rimasto ingiustificatamente inerte (abusi edilizi, assunzioni, concessioni, varianti al PRG). Si puo’ quindi affermare che a partire dell’adozione della variante “Cutrello” (il nome deriva dalla fusione dei toponimi Cutro e Brescello), che ha di fatto consentito la costruzione di un intero quartiere abitato da immigrati calabresi (se ne tratta ampiamente nelle premesse e nel corpo della relazione ispettiva), sino ai giorni nostri, la consorteria ‘ndranghetista presente sul territorio ha trovato nel Comune non solo una continuita’ di indirizzo politico favorevole ma anche una struttura disponibile e non impermeabile al suo volere. Cio’, sicuramente per “amore del quieto vivere”, tradottosi nel tempo in un condizionamento inerte e passivo, ma anche, verosimilmente, per il timore di doversi confrontare con personaggi dallo spessore forte ed impositivo appartenenti alla cosca. Non va peraltro sottaciuta, al riguardo, la circostanza che la componente calabrese ha rappresentato e rappresenta tuttora una parte consistente della popolazione, con un peso non indifferente sul piano elettorale.
La capacita’ di penetrazione della consorteria malavitosa nell’ambiente politico locale e’ chiaramente connotata da un carattere di “trasversalita’”, difatti la Commissione ha accertato che anche taluni esponenti dell’attuale opposizione, autori negli ultimi anni di denunce su presunte infiltrazioni mafiose, hanno anch’essi, in passato, avuto rapporti amicali e di frequentazione con alcuni soggetti vicini alla cosca.
Comunque, uno degli elementi determinanti e’ dato dalla sostanziale continuita’ politico-famigliare che ha visto governare ininterrottamente il comune di Brescello negli ultimi trent’anni da amministrazioni guidate o egemonizzate da esponenti della famiglia …omissis…, (per lunghi anni il padre …omissis…, e, dal 2009 in poi il figlio …omissis… prima assessore e poi sindaco).
Oltre che dalla costante partecipazione di esponenti della famiglia …omissis… le varie amministrazioni si sono caratterizzate per la ricorrente presenza di determinati personaggi che hanno contribuito ad assicurare continuita’ politico-amministrativa e di intenti. Assume, pertanto, rilievo la circostanza che amministratori nei precedenti mandati, e ora presenti nell’attuale compagine delle Giunta (…omissis… e …omissis…), siano entrati in relazione con taluni imprenditori edili di origine calabrese, vicini alla ‘ndrangheta, per effetto della partecipazione congiunta ad un comitato locale politico nel 2007 di cui si viene fatto cenno nei paragrafi 2.3 e 4.11 della relazione ispettiva. In detto comitato erano presenti: … omissis…, ex sindaco storico di Brescello, padre dell’attuale sindaco in carica; …omissis…; …omissis, figlio di … omissis… comproprietario della omissis… destinataria di interdittiva antimafia (cfr paragrafo 3 del capitolo 4); …omissis…; …omissis…, genero di … omissis… e contitolare di quote in societa’ con … omissis … nonche’ denunciato per minacce aggravate, con il metodo mafioso, all’attuale consigliera …omissis … (cfr paragrafo 4 del capitolo 4); …omissis… attuale Assessore comunale che ha ricoperto la carica di consigliere nei tre mandati precedenti (dal 1999 al 2014) e componente della Commissione permanente urbanistica in entrambe le Giunte …omissis… insieme con … omissis … e l’attuale sindaco …omissis…; … omissis …, Assessore nell’attuale mandato sino al 28 febbraio 2015 e Consigliere comunale nei due mandati 1999-2009 e Assessore nel penultimo mandato 2009 – 2014; …omissis…, attuale membro del consiglio direttivo della …omissis… e’ componente della Commissione permanente urbanistica nel periodo 2004 – 2009 insieme con …omissis… e l’attuale sindaco …omissis….
La compartecipazione al predetto comitato politico dei menzionati soggetti, in parte amministratori comunali, fornisce una lettura in chiave sintomatica ed emblematica di cointeressenze politiche e comunque di strette relazioni tra i componenti del comitato stesso, a testimonianza di una comunanza di idee e di orientamenti.
A cio’ si aggiunga che proprio soggetti contigui alla criminalita’ organizzata hanno svolto ruoli attivi nell’Ente allorche’ l’attuale sindaco …omissis… a sua volta aveva l’incarico di Assessore o di componente della Commissione permanente urbanistica.
Ci si riferisce a …omissis…, che ha ricoperto la carica di Consigliere e componente della Commissione permanente urbanistica nei mandati 2004/2009 e 2009/2014 (sindaco …omissis…). Il predetto responsabile tecnico della Societa’ …omissis…, con sede legale a Brescello (RE), …omissis…, destinataria di provvedimento interdittivo antimafia di rigetto di iscrizione nelle white list disposta dallo scrivente a marzo 2015, il cui amministratore unico e’ …omissis…; soggetto di origine cutrese contiguo alla cosca …omissis…. Va altresi’ sottolineato che lo stesso …omissis… si e’ candidato nelle ultime elezioni amministrative nella lista “…omissis…”, la stessa lista del sindaco ….omissis:.., con il quale, oltre ad aver condiviso la compartecipazione in precedenza nella Commissione urbanistica del Comune, ha altresi’ condiviso il progetto elettorale del 2014.
Altrettanto dicasi per la Consigliera membro della Commissione affari generali ed istituzionali, nel mandato …omissis… 2009/2014, sorella di …omissis…, nato a Cutro (KR) il …omissis… arrestato il 28 gennaio 2015 nell’ambito dell’indagine antimafia Aemilia per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso avendo fatto parte, con altre persone, dell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, autonomamente operante da anni nel territorio emiliano – provincie di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza. La medesima …omissis… e’ altresi’ zia paterna di …omissis…, fidanzato con …omissis…, figlia del noto capocosca della ‘ndrangheta …omissis… e nipote di …omissis… residente a Brescello. Trattasi, quest’ultima, dunque, di persona vicina alla ‘ndrangheta e comunque rivestente cariche politiche nell’Amministrazione …omissis…, insieme con l’attuale sindaco e altri consiglieri oggi in carica.
Sempre a proposito della continuita’, dalla composizione delle amministrazioni prese in esame dalla Commissione, si evince come, attraverso le rinnovate nomine politiche, vi sia un chiaro collegamento politico:
…omissis…, attuale sindaco di Brescello, nel mandato 2004/2009, (sindaco …omissis…), componente della Commissione permanente urbanistica fino al 2008, insieme a …omissis… all’epoca consigliere e attualmente Assessore comunale. Lo stesso dal 2008 e’ stato Assessore con delega alla Cultura, Sicurezza e Protezione civile, subentrando all’Assessore dimissionario …omissis…. Nel mandato 2009/2014 (sindaco …omissis…), Assessore con deleghe all’Urbanistica ed Edilizia privata, Ambiente, Sicurezza e Commercio.
…omissis…, vice-sindaco, e assessore con delega alla Scuola e Politiche Giovanili, nel mandato precedente 2009/2014 ha ricoperto la carica di Assessore con stessa delega.
…omissis…, ha ricoperto la carica di sindaco del comune di Brescello per due mandati (2004/2009 e 2009/2014). Nel mandato precedente 1999/2004 (sindaco …omissis…) ha ricoperto la carica di Assessore con delega all’Urbanistica e Lavori pubblici.
…omissis…, assessore nella attuale amministrazione 2014/2019 con delega allo Sport Ambiente – Lavori pubblici e Protezione civile, ha ricoperto la carica di Consigliere per tre mandati (1999/2004, 2004/2009 e 2009/2014) con sindaci rispettivamente …omissis…, …omissis… ed attualmente…omissis… e nel mandato 2004 – 2009 e’ stato componente della Commissione permanente urbanistica insieme all’attuale sindaco …omissis….
…omissis…, ha ricoperto la carica di vice-sindaco e Assessore con delega al Turismo-Sport e Tempo libero per due mandati (1999/2004 e 2004/2009). Sindaci …omissis…, …omissis….
…omissis…, e’ stato eletto Assessore per due mandati (1999/2004 …omissis… e 2004/2009 …omissis…) rispettivamente con delega all’Ambiente e Rapporti con le associazioni – con delega alla Cultura, Comunicazione pubblica, Rapporti con le Associazioni, Sicurezza e Protezione civile) sino al 30 novembre 2005 data delle sue dimissioni. Al medesimo subentrava …omissis…
…omissis…., ha ricoperto la carica di Consigliere per due mandati (1999/2014 …omissis… e 2004/2009 …omissis…). Nel mandato successivo (2009/2014 …omissis…) ha ricoperto la carica di Assessore con delega alle Politiche sociali – Politiche per l’immigrazione e l’integrazione. Ha ricoperto nuovamente tale incarico nel mandato 2014/2019 fino al 28 febbraio 2015, data delle dimissioni – subentro …omissis….
…omissis…, attualmente consigliere nel mandato …omissis…, ha ricoperto la medesima carica nel mandato 2009/2014 (sindaco …omissis…).
…omissis…, ha ricoperto e ricopre la carica di Consigliere (2009/2014 e 2014/2019 sindaci rispettivamente …omissis… e …omissis…).
…omissis…, ha ricoperto la carica di Consigliere per due mandati (1999/2004 e 2004/2009 sindaci rispettivamente …omissis… e ….omissis…..).
Su …omissis… e …omissis… si e’ riferito prima. Il Consigliere …omissis…, (Lista Forza Brescello) (mandati 1994/2004 – sindaco …omissis… e 2009/2014 – sindaco …omissis… e membro della Commissione permanente urbanistica nel mandato 2009/2014), a seguito delle risultanze investigative nell’ambito dell’Operazione Aemilia, che hanno peraltro fatto luce sulle elezioni tenutesi a Brescello nel 2009, e’ risultato intrattenere rapporti con …omissis… di Cutro, residente a Brescello, appartenente alla cosca di …omissis…, arrestato nell’operazione Aemilia bis.
Le impressioni registrate dalla stessa Commissione, declinate attraverso la descrizione di atti amministrativi o di fatti concreti, o anche dalle stesse audizioni con i referenti in ambito politico ed amministrativo del comune di Brescello, hanno reso testimonianza della percezione di un clima superficiale, permeato da una forte fragilita’ culturale rispetto alla presenza della criminalita’ organizzata ed ai suoi piu’ pericolosi esponenti. E’ apparso, come si sottolinea in relazione, che molti amministratori e dipendenti comunali avrebbero preso coscienza dello spessore criminale dei …omissis… “come all’improvviso”, a seguito dell’Operazione Aemilia, o degli eventi di cronaca del settembre 2014 (inchiesta Cortocircuito), o addirittura con l’insediamento della Commissione.
Il comune atteggiamento, teso asseritamente a favorire l’integrazione ma, in taluni casi, di stretta amicalita’ con personaggi vicini ai …omissis…, si e’ perpetuato sino alla attuale amministrazione e la posizione assunta dal sindaco …omissis…, dal Consiglio comunale e dallo stesso apparato burocratico dell’Ente, ne danno piena conferma, non essendosi palesati, almeno finora, quei decisivi e determinanti segnali di distacco e di rifiuto verso qualsivoglia contatto con quei personaggi, etichettati, invece, come “brave persone”.
Eppure, i fatti di cronaca ampiamente riportati nel tempo come le sentenze di condanna per mafia di …omissis… e del fratello …omissis…, risaputamente sorvegliato speciale, gli intervenuti provvedimenti giudiziari di sequestro dei beni, il noto ed efferato omicidio …omissis… avvenuto appunto a Brescello nel 1992 da parte di appartenenti al clan …omissis… travestiti da Carabinieri (poi a loro volta uccisi proprio dalla cosca …omissis…), ed ancora le varie vicende che di fatto avevano “toccato” direttamente il territorio brescellese con riferimento al radicamento di alcuni soggetti contigui alla criminalita’ organizzata ed alle relative attivita’ economiche, come l’Operazione Edilpiovra, l’Operazione Scacco matto, l’Operazione Pandora, l’Operazione Dirtymoney, da ultimo, l’Operazione Aemilia, avrebbero dovuto mettere in guardia la componente politica ed anche la struttura comunale sul rischio incombente di una insana contaminazione mafiosa del territorio, come fisiologicamente avviene in un tessuto sociale che avverte i cambiamenti negativi e, conseguentemente, costruisce un’etica sociale e politica di difesa e di protezione.
In effetti, ancor oggi, e questo e’ il dato preoccupante, anche i dipendenti comunali che hanno interagito con la Commissione o i tecnici interpellati, ai quali e’ stato chiesto se in Comune aleggiasse la percezione di un potenziale pericolo, rappresentato dalla mafia o dalla presenza di soggetti incriminati per associazione a delinquere di stampo mafioso, hanno tutti in linea di massima affermato di non aver avvertito l’esigenza di cautelarsi dal fenomeno. Ne’ venivano date indicazioni da parte degli amministratori, anche attuali, o fornite direttive su misure di prevenzione e di cautela da adottarsi per la salvaguardia dell’Ente.
E’ emblematico l’atteggiamento del personale del comune di Brescello, apparso ancorato a quella che sembra essere una posizione di inconsapevolezza, in taluni casi mista a timore, verso l’argomento “criminalita’ organizzata”.
Al riguardo, sembra significativo quanto riferito dal dipendente dell’Area Tecnica del comune, …omissis…, alla Commissione, il quale, sull’argomento …omissis… ebbe a precisare: “no comment. Non intendo essere implicato in queste cose. Su …omissis… non intendo dire nulla”.
Cio’ premesso, si evidenzia come dall’impianto generale della relazione ispettiva emerga chiaramente una situazione di condizionamento correlata ad una oggettiva e complessiva situazione di assoggettamento dell’Ente alla criminalita’ organizzata, che ha radici profonde, risalenti nel tempo e addebitabile ad intrecci politici e sociali che non hanno mai fatto registrare quella necessaria presa di distanza dal pericolo mafioso.
In tal senso giova rammentare come la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, a proposito degli elementi rilevanti ai fini del condizionamento, escludendo la necessita’ che vengano individuate specifiche illegittimita’, abbia stigmatizzato: «non e’ neppure necessario che la volonta’ dei singoli amministratori sia coartata con la violenza (come sembra configurare la prospettazione degli appellanti), giacche’ il condizionamento, idoneo a determinare lo scioglimento dell’organo, puo’ essere anche frutto di spontanea adesione culturale o di timore o di esigenza di quieto vivere, risultando, in tutti i casi, l’attivita’ amministrativa deviata dai suoi canoni costitutivi per essere rivolta a soddisfare interessi propri della criminalita’ organizzata” (Cfr Cons. Stato VI, 5 ottobre, 2006, n. 5948 richiamata, tra le altre, da T.A.R. Lazio di Roma, Sez. I, 7 ottobre 2013, n. 8670 e T.A.R. Lazio di Roma, Sez. I, 6 maggio 2013, n. 4440). Ed ancora, nella decisione surrichiamata, n. 5948/2006, e nelle analoghe successive sentenze, l’Alto consesso ha posto in rilievo come sia significativo per gli amministratori comunali, rispetto al contesto ambientale, il “non voler o saper segnare il distacco”.
Ebbene, il caso di Brescello, sembra rientrare pienamente nelle ipotesi surrichiamate, ed i fatti oggetto dell’indagine ne sono la prova.
Un ulteriore esempio di tale incapacita’ di “segnare il distacco” e’ dato dalla vicenda dei lavori di ristrutturazione edilizia dell’abitazione del sindaco …omissis…, eseguiti tra il 2012 e il 2014 allorquando il predetto era Assessore all’Urbanistica nella Giunta …omissis….
Si tratta di questione che la Commissione non ha evidenziato per eventuali violazioni della normativa antimafia, ma solo per i suoi profili di opportunita’, atteso che le opere sono state, in concreto; eseguite da una ditta (la …omissis…) che e’ stata interdetta dopo l’affidamento e prima del termine dei lavori. Ora non e’ concepibile che un Avvocato, Assessore all’Urbanistica di un Comune di appena 5.500 abitanti, non sia al corrente delle contiguita’ di una ditta locale.
D’altronde, anche il padre dell’attuale sindaco, l’Avv. …omissis…, nel periodo in cui era a capo dell’Amministrazione, aveva affidato i lavori di ristrutturazione della propria abitazione addirittura a …omissis…, come risulta dalle dichiarazioni dello stesso ex Amministratore riportate negli articoli di stampa pubblicati il 22 ed il 25 settembre 2014 rispettivamente su “La Gazzetta di Reggio” e su “Il Resto del Carlino” (all. n. 120 della relazione ispettiva).
I) Le dichiarazioni e il comportamento del sindaco ….omissis….
In primis, l’attuale sindaco …omissis…., in occasione dell’intervista resa alla TV WEB Corto Circuito del 28 agosto 2014, di cui si da’ conto al cap. 4, par. 4.1, etichetto’ la questione “criminalita’ organizzata” nel comune di Brescello come un “leit-motiv”. Nell’occasione, egli defini’ …omissis… (il cui profilo criminale e’ stato prima descritto, capo boss della ‘ndrangheta radicatasi in provincia di Reggio Emilia fratello di …omissis…, e riconosciuto dalle inchieste giudiziarie sulla ‘ndrangheta quale referente nel Reggiano dell’organizzazione) “molto composto, educato, sempre vissuto a basso livello”.
A tale riguardo, oltre alla suddetta intervista, il cui impatto mediatico e’ stato e continua ad essere devastante, e non solo in ambito locale, assume rilevantissimo rilievo la successiva partecipazione del sindaco …omissis… ad una pubblica manifestazione in proprio sostegno, svoltasi il 29 settembre 2014, nella stessa giornata in cui e’ stato convocato il Consiglio comunale per votare la fiducia nei suoi riguardi, manifestazione molto verosimilmente organizzata proprio con il contributo suo e dei suoi familiari, nella quale si e’ accertata la presenza di esponenti della cosca …omissis…, in particolare di alcuni parenti dei medesimi e comunque di soggetti a loro vicini o contigui. Orbene, nonostante i suggerimenti contrari da parte di taluni consiglieri comunali a che il predetto scendesse in piazza e si mostrasse in pubblico vicino ai suddetti soggetti, il sindaco …omissis… partecipo’ alla manifestazione, sebbene poi gli stessi consiglieri, durante la seduta consiliare tenutasi in serata, abbiano poi confermato la fiducia nei suoi riguardi, con soli due voti contrari e due astenuti, in un clima di piena coesione.
Il fatto ancor piu’ grave e che nell’occasione venne consegnato al Consiglio comunale, prima della trattazione della “fiducia”, da un triade di soggetti, di cui faceva parte …omissis…, figlio di …omissis… titolare di ditta raggiunta da interdittiva antimafia nel marzo 2015, gestita da entrambi in societa’, (ved. capitolo 4 Paragrafi 2 e 3), una raccolta di firme a sostegno del sindaco, delle quali, circa il 20% era imputabile a soggetti vicini o contigui alla cosca di Cutro.
Ma il sostegno al sindaco fu, dato anche esplicitamente in particolare da …omissis…, figlio di …omissis…, il quale, nel corso di un intervista successiva alla manifestazione, dichiaro’: “Mi dispiace siamo con il sindaco. La risposta? L’ha data la piazza”.
Nella medesima occasione; anche …omissis… (cognato di …omissis… e …omissis…) ebbe a riferire agli organi di stampa le seguenti frasi: «il sindaco e’ un amico di tutti, un ragazzo splendido e noi siamo tutti con lui. Si vede che ha qualcuno contro.
Qua di infiltrazioni non se ne vedono, il paese e’ sempre stato tranquillo, a parte un episodio di 20 anni fa». (cfr cap. 4, par. 4.1 e 4.2 della relazione).
II) Le sponsorizzazioni di […], titolare della “…omissis…”
L’atteggiamento di leggerezza nei confronti di soggetti controindicati ha riguardato in modo evidente anche politici dell’opposizione, come il consigliere …omissis…, attualmente in carica, che nel settembre 2013, nell’ambito di un’iniziativa del tutto personale e privata, si rendeva promotore della ristrutturazione di una rotonda in comune di Brescello, ottenendo il contributo della ditta edile di …omissis…, titolare della summenzionata ditta, poi interdetta da questa Prefettura, la “…omissis…”, attraverso la fornitura di materiale ed in parte, della prestazione di manodopera. Nello stesso periodo …omissis… era consigliere di maggioranza e membro della Commissione permanente urbanistica nonche’ responsabile tecnico proprio della ditta di cui …omissis… e’ amministratore unico, la …omissis…. Il …omissis…, futuro candidato sindaco, poi effettivamente eletto in consiglio (la lista del …omissis… risultera’ la seconda lista piu’ votata nelle elezioni del 2014, conquistando oltre il 17% dei voti), al termine dei lavori, ringrazio’ pubblicamente (sugli organi di stampa) il …omissis… per il contributo fornito, riconoscendogli una generosa disponibilita’ nei confronti della citta’ di Brescello.
A proposito di contributi e prodigalita’ da parte del …omissis… in favore del comune, la Commissione ha accertato, che in occasione della “17ª camminata Peppone e Don Camillo”, svoltasi il 22 agosto 2015 a Brescello, il Comune ha formalmente patrocinato il pubblico evento, organizzato dalla …omissis… (il cui responsabile e’ il padre dell’attuale Assessore comunale, …omissis…) e sponsorizzato economicamente e mediaticamente (attraverso numerosi manifesti e locandine diffuse in diversi luoghi pubblici e privati del comune di Brescello) anche dalla …omissis…, il cui amministratore unico e’ appunto sempre il …omissis…. La sponsorizzazione e’ tra l’altro seguita a quella effettuata dallo stesso …omissis… anche nell’anno precedente tramite tuttavia un’altra societa’ riconducibile al medesimo, la omissis…, avente sede tra l’altro nello stesso indirizzo di via …omissis… di Brescello della …omissis… e della …omissis…, colpita da interdittiva antimafia in data 20 marzo 2015.
Sono state acquisite agli atti anche diverse fatture, successive al provvedimento interdittivo, inerenti contributi in denaro (di modesta entita’), versati dalle societa’ riconducibili al …omissis… alla …omissis… di Brescello.
III) La variante per la realizzazione del supermercato “Famila”
Tra le situazioni di maggiore rilievo e’ emersa la vicenda della variante al piano urbanistico per la realizzazione di un supermercato in centro citta’ denominato “Famila”. In data 25 maggio 2011 viene stipulata una convenzione urbanistica tra il comune di Brescello e la societa’ …omissis…, per la costruzione di detto supermercato, la quale a sua volta aveva acquistato l’area della ditta …omissis….
Quest’ultimo Gruppo Immobiliare e’ risultato essere amministrato da …omissis… e …omissis…, entrambi cognati del capo cosca …omissis.., e di …omissis…, ed e’ risultato attivo dal 2007 al 2012, con l’evidente finalita’ di portare avanti proprio l’operazione in questione. La suddetta …omissis…, a tal fine, aveva chiesto al comune l’adozione di una variante al PRG per la modifica della destinazione d’uso dell’area. Nel rinviare per i dettagli della vicenda al paragrafo di riferimento della relazione ispettiva (4.8), si precisa che, grazie alla variante in questione, …omissis… vendette alla …omissis…, per la cifra di 1.400.000 euro, l’area denominata ex …omissis…, acquistata a sua volta dalla …omissis… per la cifra di 960.000 euro, con un ricavo quindi di ben 720.000 euro. In sostanza, la variante in questione ha consentito di effettuare una rilevante operazione imprenditoriale, programmata e realizzata da soggetti controindicati, senza che l’Amministrazione abbia adeguatamente valutato le possibili ingerenze mafiose, pur a fronte di apposita missiva da parte della Presidente della Provincia che, per questa pratica, raccomando’ massima cautela nella valutazione dei requisiti soggettivi dei contraenti.
L’Amministrazione comunale chiese l’informazione antimafia per la ditta …omissis…, ma non anche per la ditta …omissis… di …omissis….. Va sottolineato, a tale proposito, che tra i Consiglieri votanti la delibera di approvazione della variante e favorevoli alla stessa vi erano …omissis… (allora anche componente della Commissione urbanistica) e …omissis… e che Assessore all’Urbanistica era l’attuale sindaco …omissis….
IV) Assunzioni di soggetti controiindicati e fragilita’ della struttura comunale Altri elementi di fragilita’ nella conduzione dell’Ente si evincono nelle assunzioni, nel passato, seppur per brevi periodi, di soggetti “legati” a vario titolo ad esponenti della cosca …omissis…, come …omissis…, …omissis…, …omissis…, …omissis…, quest’ultima nuora di …omissis…, ucciso nel 1992 a Brescello durante un agguato mafioso. Ma cio’ che si desume dalla gestione dell’apparato burocratico del comune e’ una evidente sottovalutazione della delicatezza degli uffici tecnici, ai quali, in assenza di personale addetto in via continuativa, non e’ stata garantita quella solidita’ necessaria a determinare una adeguata impermeabilita’ alle infiltrazioni mafiose. La stessa osservazione discende dalla situazione di massima precarieta’ dell’Ufficio del Segretario comunale, figura dirigenziale garante della legalita’ e del controllo. Negli anni presi in considerazione, si sono succeduti diversi segretari, che comunque hanno mantenuto l’incarico per periodi brevi e con funzioni marginali, tenuti sempre fuori dalle decisioni di rilievo, come da loro stessi affermato nelle audizioni alla Commissione.
A cio’ si aggiungano gli affidamenti, nel settore dei lavori pubblici, a due ditte che seppur in epoca successiva, sono state raggiunte da informazione interdittiva antimafia, come la …omissis…, che in data 20 giugno 2008 ha ottenuto un appalto del valore di 108.000,00 euro per il trattamento superficiale sul pedonale dell’argine maestro del torrente Enza e che, in data 12 settembre 2013, e’ stata affidata di lavori pubblici (realizzazione collegamento stradale) per il valore di 15.000,00 euro.
Inoltre la …omissis…, di …omissis…, di cui si e’ riferito prima, ha eseguito uno dei subappalti per un valore di 140.000,00 euro nell’ambito della realizzazione della nuova Casa di riposo di Brescello, avvenuta tra il 2004 e il 2005, il cui appalto ammontava a circa 6 milioni di euro. Tale subappalto, come anche altri, e’ stato concesso attraverso il meccanismo del silenzio assenso, senza dunque alcuna attivita’ istruttoria. E’ emersa inoltre una fattura del valore di 2.760,00 euro della fine 2010, del comune di Brescello in favore della …omissis… riconducibile a …omissis…, oggi confiscata.
V) Le indagini sulle consultazioni elettorali del 2009
Dalle risultanze istruttorie estrapolate dal noto procedimento Aemilia e’ emersa l’evidente infiltrazione della criminalita’ organizzata calabrese nelle consultazioni elettorali del 2009 attraverso la lista “Forza Brescello”, i cui candidati furono concordati tra …omissis… (poi eletto) e …omissis… e tra i quali vi erano appunto …omissis…, figlia di …omissis… nonche’ …omissis…, fidanzata di …omissis…, pregiudicato e correo di …omissis… Si rammenta che …omissis… e …omissis… sono stati destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito della Operazione Aemilia Bis e che il …omissis…, di cui il …omissis… e’ amministratore unico, oggetto di sequestro preventivo, e’ stato destinatario di interdittiva antimafia n. 1916/2014/Area I in data 2 ottobre 2015.
VI) Le intimidazioni della criminalita’ organizzata ad esponenti politici locali e nazionali: le minacce alla consigliera comunale …omissis… e all’…omissis…
La Commissione ha focalizzato l’attenzione anche sulle denunce della consigliera comunale di minoranza di Brescello, …omissis…, particolarmente attiva in iniziative volte a richiamare l’attenzione della comunita’ cittadina sulla presenza nel territorio comunale di elementi affiliati alla ‘ndrangheta, affermando anche talvolta la sussistenza di una supposta contiguita’ degli ambienti politici locali con soggetti afferenti o vicini alla cosca dei …omissis…
Il suo recente impegno nell’antimafia, pur senza sottacere che anch’essa nel passato ha tenuto rapporti di vicinanza con alcuni esponenti controindicati della comunita’ cutrese, l’ha resa destinataria nel tempo di diversi atti intimidatori, sfociati in denunce agli organi di polizia.
In particolare il procedimento penale, n. 2343/11 R.G.N.R. Mod. 21 presso la locale Procura della Repubblica, e’ confluito nel procedimento penale 4508/15 R.G.N.R. Mod. 21 D.D.A Bologna, risultando la predetta consigliera parte offesa dei reati di minacce, ingiuria e tentata violenza privata, tutti aggravati dal cosiddetto metodo mafioso ex art. 7 decreto-legge n. 152/91, avente quali indagati i seguenti soggetti tutti contigui alla cosca …omissis…; …omissis…; …omissis…; …omissis….; …omissis…; …omissis… Su tali personaggi, insieme ad altri operanti nel circuito …omissis…, e’ stato redatto dalla Commissione apposito allegato (121) riportante il profilo soggettivo.
In data 4 settembre 2015, la DDA di Bologna ha emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis C.P.P. a carico dei citati 5 indagati ed in particolare a carico del …omissis…, definito nel predetto avviso «…elemento apicale dell’associazione di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta operante nel territorio reggiano» (All. 29 della relazione). I fatti di cui al citato procedimento risultano avvenuti tra l’ottobre 2009 e il marzo 2010, in particolare:
…omissis… (figlio di …omissis…) e’ accusato di aver pronunciato verso il citato consigliere la seguente «…ti metto la pistola in bocca e ti ammazzo! Neanche tuo figlio (ndr un carabiniere) ti potra’ salvare»;
…omissis…, …omissis… e …omissis… (che, proprio unitamente al predetto …omissis…, risultano essere firmatari della raccolta firme a favore dell’attuale sindaco …omissis… di cui al paragrafo 4.2.) sono accusati di aver pronunciato verso …omissis… le seguenti frasi: «ti incaprettiamo. Vedrai quello che ti succede quando esce …omissis… dal carcere leghista di merda ti facciamo fuori», mimando anche gesti come il taglio della gola;
…omissis… e’ accusato di aver costretto con minacce …omissis… a intervenire con un comunicato stampa al fine di rettificare quanto dalla medesima dichiarato sul quotidiano “Il Giornale” del 7 ottobre 2009 nonche’ sul quotidiano “L’Informazione” del 9 ottobre 2009;
…omissis… e’ accusato di aver minacciato…omissis… con la seguente frase «ti ammazzo».
A proposito di …omissis… e di …omissis…, si rammenta quanto riferito a proposito delle contestate dichiarazioni del sindaco …omissis… e delle frasi pronunciate in suo sostegno dai due: il sindaco e’ amico di tutti, e’ un ragazzo splendido e noi siamo tutti con lui. Si vede che ha qualcuno contro. Qua di infiltrazioni non se ne vedono. Il paese e’ sempre stato tranquillo a parte un episodio di vent’anni fa (un omicidio di mafia nel ’92) …omissis… e’ una brava persona, il paese gli e’ vicino, questa e’ solo cattiva pubblicita’ (…omissis…). «Mi dispiace siamo con il sindaco. La risposta? L’ha data la piazza» (…omissis…)
La stessa …omissis…, in relazione alle suesposte denunce, …omissis….
Anche l’…omissis…, …omissis…, in data 18 ottobre 2014, nel corso di una manifestazione di carattere nazionale tenutasi a Reggio Emilia in Piazza Martiri del 7 luglio, dopo essere intervenuta sul tema delle infiltrazioni mafiose nel territorio reggiano, chiedendo pubblicamente le dimissioni dell’attuale sindaco di Brescello …omissis…, fu avvicinata da 3 soggetti di origine calabrese, uno dei quali le avrebbe testualmente riferito «Lei …omissis… non lo deve neanche nominare» (All. 32).
In relazione a tali fatti risulta destinatario di avviso di conclusione delle indagini preliminari della DDA di Bologna, tale …omissis…, nato a Cutro (KR) il …omissis…, residente a Reggio Emilia in Via …omissis…, imprenditore edile, accusato del reato di tentata violenza privata aggravato dall’aver agito con il cosiddetto metodo mafioso finalizzato.
VII) Le elezioni comunali del 2014 e le minacce ad una candidata Nel corso dell’indagine, la Commissione ha svolto l’audizione di tutti i componenti del Consiglio e della Giunta del comune di Brescello, con particolare riferimento all’esito della seduta del Consiglio comunale del 29 settembre 2014 (par. 4.2 della relazione) in cui venne confermata la fiducia del sindaco …omissis….
Al riguardo, la Commissione medesima, …omissis… ha riportato in relazione le dichiarazioni della consigliera comunale (di opposizione) …omissis… (All. 34), che insieme a …omissis… ha votato la sfiducia al sindaco …omissis…, e poi, dalla …omissis…
Le …omissis… hanno affermato che, nel corso della campagna elettorale del 2014, erano state rivolte alla …omissis… minacce, dirette o indirette, finalizzate a far desistere …omissis… dal candidarsi alle elezioni amministrative. La …omissis… ebbe a dire: «A …omissis… venivano fatte minacce del tipo “te la faremo pagare”. Tra le persone che minacciavano vi era la …omissis… (…omissis…) dell’attuale sindaco… Anche durante i banchetti elettorali, diverse persone si avvicinavano ma non sottoscrivevano la presentazione della lista o altre raccolte firme per paura di essere considerati a me vicini che mi impegno nell’Antimafia … gia’ durante la campagna elettorale, mentre mi prodigavo per la ricerca di voti a mio favore, venivo a conoscenza di minacce rivolte ai cittadini da parte dei parenti e conoscenti di alcuni componenti e del sindaco dell’attuale amministrazione comunale. In particolare, atteso che mia madre svolge la professione di medico di base del paese, e’ stata lei stessa piu’ volte minacciata affinche’ mi convincesse a togliermi dalla lista».
Si deve sottolineare che in merito alle asserite minacce, le interessate non hanno a suo tempo presentato denuncia. La vicenda, rimane comunque in linea con quel clima di diretta o indiretta coercizione da parte di soggetti afferenti ai …omissis…, piu’ volte denunciato dalla consigliera …omissis…, della medesima lista della …omissis….
VIII) L’assegnazione della casa ex FER a …omissis…. cognato di …omissis….
Dalle indagini svolte dalla Commissione e’ emerso che il cognato di …omissis…, …omissis…, dal 2008 ad oggi, da solo, occupa un alloggio, acquisito dal comune in concessione dalla regione Emilia-Romagna, di 115 mq oltre ad area cortiliva, garage e magazzini di pertinenza, senza aver mai pagato il canone di locazione.
L’Amministrazione comunale, eseguiti alcuni lavori di manutenzione, per una spesa pari ad euro 7.554,00, dopo aver deciso di assegnare in sub-concessione il predetto immobile al …omissis…, che si era gia’ immesso nello stabile nel 2008, sano’ con delibera l’occupazione abusiva tramite apposita concessione, con efficacia retroattiva e fino al 15 dicembre 2013.
Il mancato pagamento di parte dei canoni di locazione venne imputato al meccanismo dei lavori “in scomputo”. In altre parole l’Amministrazione comunale avrebbe riconosciuto al …omissis… una sorta di credito maturato sulla base di lavori di manutenzione e ristrutturazione da quest’ultimo asseritamente eseguiti in economia presso l’immobile abitato (abusivamente). Tuttavia, in fase istruttoria, e’ emerso che tali lavori di sistemazione dei locali, non vennero mai concordati e/o verificati dal comune e, soprattutto, che le relative spese, autonomamente quantificate dal …omissis… in euro 10.674,30, non risultano comprovate da alcuna fattura o ricevuta agli atti. Inoltre, ad oggi non risulta effettuato alcun recupero di quanto dovuto al Comune.
Il tutto, peraltro, nella considerazione che l’attribuzione dell’alloggio al …omissis…, e’ avvenuta in deroga alle graduatorie, su scelta discrezionale dell’Amministrazione e che in realta’, come emerge dalle affermazioni degli stessi impiegati comunali, non sembra sussistessero i presupposti per un intervento mirato nei riguardi del predetto. In sostanza, dal 1° gennaio 2014 il …omissis… continua ad occupare la casa F.E.R. privo di alcun titolo e senza aver mai versato alcun canone di locazione, con la piena consapevolezza dell’attuale Amministrazione che anche in questo caso ha operato in linea con la precedente.
Appaiono, in tal senso, eloquenti le dichiarazioni del …omissis… (Ufficio Tecnico) nella relativa audizione del 10 luglio 2015 (all. 3): «Mi e’ stato detto (..) dal sindaco e dall’assessore competente (…) che …omissis… doveva essere sistemato. Per tale motivo e’ stata messa a norma la casa cantoniera a spese del comune. Ho gestito io i lavori di messa a norma. Alcuni lavori li ha fatti anche …omissis… autonomamente e dopo sono stati autorizzati dal comune… Voi le sapete gia’ certe cose….Lui ha fatto dei lavori. Quando abbiamo scoperto che …omissis… aveva fatto dei lavori non autorizzati, abbiamo “regolarizzato” la pratica come se le autorizzazioni fossero state chieste. Non so indicare se …omissis… abbia fatto i lavori da solo oppure si sia servito di altri. Alcuni lavori di certo non li ha fatti da solo». E circa l’eventuale verifica da parte dell’Ufficio Tecnico ovvero della locale Polizia Municipale dei lavori eseguiti in autonomia dal …omissis… (arbitrariamente ed in maniera autonoma quantificati in 10.674,30 euro) le risposte del …omissis… sono state dello stesso tenore «No che io sappia».
Si sottolinea che la vicenda assume rilievo se si considera che comunque il comune aveva gia’ speso, per la ristrutturazione della casa, la somma di 7.554,00 euro. Ulteriore conferma sulla “stranezza” della pratica sta nel fatto che la asserita invalidita’ invocata per giustificare le numerose prestazioni sociali erogate nel corso degli anni al …omissis… da parte dell’Amministrazione comunale, e’ stata riconosciuta al …omissis…, per l’80%, dall’apposita Commissione medica, soltanto con decorrenza 24 gennaio 2014, un’invalidita’, tra l’altro, che lascia perplessita’ sulle effettive possibilita’ che il medesimo potesse aver eseguito in autonomia i predetti lavori di ristrutturazione. Non risulta peraltro che lo stesso fosse totalmente indigente e quindi titolare delle prerogative concessegli.
Desta serie perplessita’ la mail del 12 febbraio 2013 (All. 42) inviata ai …omissis… da parte del …omissis…, in ordine al tentativo dei …omissis… stessi di inserirlo in un progetto lavorativo (retribuito) «… sottolineo che gia’ all’origine questo progetto era forzato poiche’ il sig. …omissis… non e’ in specifico nella tipologia di utenza su cui di solito attiviamo questi percorsi che prevedono la non possibilita’ da parte del pz di accedere ad altre soluzioni lavorative; il sig. …omissis… era in mobilita’, iscritto alla legge n. 68/99, in attesa di ricollocazione.
Gia’ l’attivazione di questo percorso aveva i connotati di eccezionalita’ anche perche’ l’eventuale ispezione della DTL provinciale ci metterebbe nei guai…».
Le ragioni del trattamento speciale al …omissis… vanno evidentemente ricercate nella sua personalita’ e nei relativi legami familiari: cosi’ si esprime il sindaco pro-tempore … omissis… «Quando gli abbiamo dato la disponibilita’ della casa cantoniera sapevo gia’ che era parente di ….omissis… (…)…omissis… era molto pressante e probabilmente continua ad esserlo anche oggi con l’attuale sindaco. Ricordo anche una occasione in cui, mentre ero con mio figlio all’uscita da scuola fui nuovamente fermato dal …omissis:.. che in maniera alquanto pressante continuo’ a manifestarmi ulteriori pretese. In quell’occasione provai un senso di viva agitazione proprio per il fatto di essere stato fermato dal …omissis… in un momento di vita privata e soprattutto mentre mi trovavo insieme a mio figlio». Il …omissis…, addetto all’Ufficio Tecnico, cosi’ riferisce (all. 3): «…omissis… e’ stato trasferito da una casa del Comune, dove non pagava l’affitto e dove tra l’altro aveva problemi con alcuni vicini, ad una casa cantoniera. Mi e’ stato detto che …omissis… doveva essere sistemato. Per tale motivo e’ stata messa a norma la casa cantoniera a spese del Comune (…) sia io che quasi tutti qua in comune sappiamo che …omissis… e’ il fratello della moglie di …omissis… (…)…omissis… veniva spesso in Comune e chiedeva spesso di parlare con il sindaco. Il suo atteggiamento e’ sempre stato abbastanza pedante e “pressante” quando entrava in Comune».
Il trattamento di favore riservato al …omissis… dall’Amministrazione comunale appare in distonia con analoghe (e reali) situazioni di disagio economico di nuclei familiari piu’ numerosi senza dubbio presenti in Brescello, tant’e’ che lo stesso …omissis… in risposta alla seguente domanda della Commissione: «se un “comune cittadino”, diverso da …omissis… avesse richiesto analogo trattamento, secondo lei il comune glielo avrebbe concesso?», la risposta e’ stata la seguente «No, credo proprio di no. A mio parere …omissis… e’ stato trattato in questa maniera dal comune per i suoi atteggiamenti».
Non e’ trascurabile peraltro il pregresso criminoso del …omissis…, nel contesto dei reati “spia” in materia di criminalita’ organizzata, atteso che il predetto, infatti, come si evince dal profilo personale di cui al paragrafo 25 del capitolo 5, nell’agosto 2002 fu tratto in arresto in concorso con un altro soggetto, in ordine al delitto di estorsione, per aver tentato di imporre il cosiddetto “pizzo” ad un imprenditore edile di Viadana.
In chiusura del presente paragrafo si ritiene opportuno mettere in evidenza che e’ stato rinvenuto un altro caso di assegnazione di un alloggio di proprieta’ comunale che lascia delle perplessita’.
Altro immobile demaniale e’ stato assegnato dal comune a …omissis…, nato a Isola di Capo Rizzuto il …omissis…, con determinazione del 2009, al canone mensile di euro 28,00 sulla base delle condizioni economiche precarie del medesimo.
Si tratta di soggetto gravato da precedenti di polizia per sfruttamento della prostituzione, coniugato con …omissis…, sorella di …omissis…, gia’ amministratore unico della …omissis…. srl, societa’ confiscata alla famiglia …omissis…, e suocero di …omissis…, figlio di …omissis… e …omissis…
Anche in questo caso la Commissione non ha rinvenuto agli atti accertamenti sull’effettivo stato di bisogno di …omissis…, che risulta quindi essere stato beneficiario dell’attribuzione dell’alloggio solo sulla base della dichiarazione reddituale e dunque senza una effettiva verifica dei presupposti.
IX) La realizzazione della nuova sede …omissis… di Brescello: il ruolo della …omissis… di …omissis…
La Commissione ha accertato che nel 2011, sindaco …omissis…, vennero eseguiti i lavori di ristrutturazione dell’ultimo piano dell’edificio delle scuole medie per realizzarvi la nuova sede …omissis… Dalle verifiche e’ risultato che l’importo complessivo per l’intervento e’ ammontato complessivamente a 63.000,00 euro di cui 25.000,00 euro forniti dal comune di Brescello, 25.000,00 euro forniti dalla provincia di Reggio Emilia e la restante parte dall’…omissis… regionale.
I lavori, pero’, anziche’ essere commissionati direttamente dal Comune, trattandosi di opera eseguita con fondi pubblici e su un immobile di proprieta’ comunale, furono invece affidati dall’…omissis…, istituita per lo scopo, che assunse il ruolo di stazione appaltante o comunque di soggetto committente, in difformita’ dal quadro normativo che appunto vieta la delega di funzioni pubbliche, in materia di affidamento di lavori, da parte della stazione appaltante, a un soggetto esterno.
L’Associazione quindi, con i contributi del Comune e della Provincia e, in minima parte, dell’…omissis…, affido’ i lavori in modo diretto alla …omissis…. Con delibera di Consiglio comunale infatti, n. 24 del 30 giugno 2011 (all. 85), il contributo fu espressamente finalizzato all’esecuzione dei lavori in disamina con «assegnazione di un contributo all’…omissis …di euro 25.000,00 per la realizzazione dei lavori in manutenzione straordinaria dei locali ubicati al terzo piano della scuola media….». Con delibera di Giunta n. 58 del 17 giugno 2011 (all. 86) veniva approvato il progetto, ad ulteriore riprova che si trattasse di un’opera pubblica.
La …omissis… (oggi confiscata), amministrata da …omissis… e’ societa’ direttamente riconducibile al padre …omissis…. Nel “decreto di confisca di prevenzione antimafia”, del luglio 2015, cosi’ si e’ infatti espresso in aula l’amministratore giudiziale sulla ditta: «La figlia …omissis… ne e’ la memoria storica e l’ha gestita con il padre …omissis…. Il padre, come artigiano effettua lavori quasi esclusivamente per …omissis… e ha un ufficio all’interno: un artigiano normalmente non ce l’ha».
Nel corso delle indagini svolte dalla Commissione e’ stato riferito dal responsabile dell’…omissis… locale, …omissis…, che …omissis…, cugino dell’omonimo …omissis…, di cui ampiamente detto, apprendendo della necessita’ dei lavori presso la sede …omissis… si propose di effettuarli in quanto asseritamente la sua ditta in agosto non sarebbe andata in ferie. Sennonche’; riguardo al periodo in cui furono eseguite le opere, e quindi all’urgenza di reperire una ditta disponibile nel mese di agosto, e’ invece emerso che gli operai (…omissis… di Poviglio, …omissis… marito di …omissis… e non risultato dipendente della …omissis…, …omissis…, nench’egli ufficialmente dipendente della …omissis… e …omissis… unico dipendente effettivo della …omissis…) hanno lavorato sino al 29 luglio 2011 con successiva pausa di ferie fino al 25 agosto 2011, data in cui riprendevano i lavori per poi proseguire fino al 20 settembre 2011. (Allegato 89).
Il professionista incaricato della direzione dei lavori, e’ …omissis…, fratello del …omissis…, direttore dei lavori per la realizzazione del nuovo campo da tennis di cui la relazione tratta al par. 4.9 e che risulta aver gestito diverse pratiche per conto della famiglia … omissis…
E’ evidente che, nella circostanza, l’Amministrazione comunale fu estremamente incauta sul piano della regolarita’ amministrativa della procedura adottata ma anche sulla scelta, tramite un terzo privato, di un soggetto appaltatore assolutamente controindicato. Va sottolineato che nella Giunta era Assessore l’attuale sindaco …omissis… e del Consiglio comunale, che adotto’ in merito la suddetta delibera faceva parte …omissis… il quale, nell’attuale mandato, ricopre l’incarico di Assessore ai lavori pubblici.
Infine, non e’ di poco conto la circostanza ben nota che il fatto sia avvenuto dopo due anni dalla notizia ampiamente diffusa circa la condanna definitiva di …omissis… per associazione mafiosa, particolare – quest’ultimo – che il Comune non poteva non conoscere.
Analoga leggerezza e’ stata riscontrata dalla Commissione nella vicenda relativa alla realizzazione dei lavori di sistemazione del …omissis… di Brescello, di cui si tratta in modo specifico al par. 4.9.

Conclusioni
Per tutte le considerazioni che precedono e sulla base della relazione prodotta dalla speciale Commissione ex art. 143, comma 2 del TUEL approvato con decreto legislativo n. 267/2000 ss.ii.mm., si ritiene di poter esprimere l’avviso che siano ipotizzabili nel comune di Brescello forme di condizionamento di cui all’art. 143, comma 1 del citato TUEL in grado di incidere sul buon andamento e sull’imparzialita’ dell’Ente.

Prevenzione corruzione: pubblicata la scheda per la relazione annuale

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L’ANAC ha pubblicato la scheda che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della relazione prevista all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione.
La Relazione dovrà essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente, entro il 15 gennaio 2016, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”.

Rispetto alla scheda pubblicata nel 2014, l’Autorità ha apportato alcune modifiche, che tengono conto dell’Aggiornamento al PNA, approvato dall’A.NA.C. con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.
La struttura del documento è rimasta sostanzialmente invariata; sono state effettuate alcune semplificazioni nel foglio n. 3, riguardante le misure anticorruzione, al fine di agevolare i Responsabili per la prevenzione della corruzione nei propri adempimenti.

La scheda è rivolta anche alle società, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e agli enti pubblici economici che la utilizzano, per quanto compatibile, con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013 e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (paragrafo 6).

Bene confiscato alla Banda della Magliana a Cesenatico: di nuovo tutto fermo?

Colonia confiscata a Cesenatico

Qualche giorno fa mi trovavo a Cesenatico. Qui sorgeva il complesso immobiliare, una colonia, confiscato alla società Nuovo Smeraldo srl di Enrico Nicoletti, il “tesoriere” della Banda della Magliana nel 2001 e passata quindi pre-riforma sotto la provvisoria gestione dell’Agenzia del Demanio. (ne avevo già scritto nella tesi di laurea, contributo poi confluito nella parte del dossier sui beni confiscati in Romagna, assieme al Gruppo Antimafia Pio La Torre).

Dopo una serie di infruttuosi tentativi di riutilizzo (tra cui un provvisorio parcheggio estivo per auto), la resistenza da parte degli albergatori vicini ad un riutilizzo sociale del bene (notevole, eh?), fidejussioni non garantite e accordi di programma non rispettati, due anni fa tra il Comune e un’azienda edile privata, la Fincarducci s.r.l, è stato siglato un nuovo accordo di programma con un costo di intervento di euro 6 milioni e mezzo (2 milioni e mezzo dei quali finanziati dalla regione Emilia Romagna con la famosa legge 3 del 2011).

Bene, l’accordo prevede la demolizione della vecchia colonia non agibile (avvenuta già a gennaio 2014) e l’ultimazione dei lavori entro e non oltre gennaio 2016. Ad un anno quindi dal termine, non sembrano esserci segnali di svolta: non c’è nemmeno un cantiere. Il progetto di riutilizzo del bene confiscato alla mafia dovrebbe rientrare nel più ampio “città delle colonie a sud di Cesenatico”, ma data la situazione, qualche dubbio sull’avanzamento dei lavori pare legittimo.

Anche a Cesenatico, come in provincia di Rimini, pare che il cammino dei beni confiscati verso il riutilizzo sociale non conosca ancora la pace.

Patrick Wild
@Pat_Wild

Sulla “depenalizzazione”: una precisazione del Ministero della Giustizia

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Tenuità del fatto: precisazione del Ministero

23 dicembre 2014

Nella primavera del 2014 il Parlamento approva la legge delega 28 Aprile 2014, n. 67 che conferisce al governo la delega per «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale».

Per dare esecuzione alla delega, viene quindi istituita presso il ministero della giustizia una commissione composta da giuristi, presieduta dal Prof. Francesco Palazzo, con il mandato di elaborare proposte in materia di revisione del sistema sanzionatorio.

Il  Governo ha di conseguenza proposto un decreto legislativo, composto da 5 articoli, che accoglie le proposte emerse dai lavori di tale commissione.

L’articolo 1 comma 2 di questo decreto ha introdotto nel codice penale, con l’articolo 131 bis, un nuovo istituto: il giudizio di particolare tenuità del fatto, che si basa su due indici-criterio da cui non è possibile prescindere:

1) la particolare tenuità dell’offesa

2) la non abitualità del comportamento dell’agente.

Il primo indice, la particolare tenuità dal fatto, si articola a sua volta,  in due ulteriori indici: le modalità della condotta di chi ha commesso il reato e l’esiguità del danno o del pericolo che l’azione ha comportato.

Il nuovo istituto, per come è stato concepito, non sarà dunque applicabile al soggetto che ha precedenti penali e le cui condotte criminose sono quindi reiterate.

A tal fine, l’articolo 4 del decreto rende possibile l’iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti in materia di particolare tenuità del fatto. Pertanto, anche in caso di archiviazione, del reato di “tenue entità” resterà traccia nel casellario giudiziale al fine di evitare che chi ha commesso uno di questi reati, in caso di nuovo procedimento, possa essere considerato un soggetto non abituale.

I due requisiti, tenuità dell’offesa e non-abitualità devono essere presenti entrambi per procedere all’utilizzo del nuovo istituto. Questa combinazione esclude di fatto condotte reiterate e qualsiasi offesa rilevante.

L’ambito di applicazione del nuovo istituto è delimitato a tutti i reati puniti con pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, e ai reati rientranti in una cornice edittale non superiore ai 5 anni. Non bisogna tuttavia dimenticare che il criterio della “cornice edittale non superiore ai 5 anni” non è sufficiente, da sola, al nuovo istituto in quanto la particolare tenuità dell’offesa arrecata e la non abitualità del comportamento di chi commette il reato sono indici imprescindibili per l’attuazione della norma.

Ne consegue, evidentemente, che il nuovo istituto non può essere applicato a molti dei reati rientranti nella cornice edittale massima di 5 anni. Per esempio: maltrattamenti in famiglia (art. 572 comma 1 c.p.), violazione degli obblighi di assistenza famigliare (art. 570 c.p.),  abuso di mezzi di correzione (art. 571 comma 1 c.p.) atti persecutori (Stalking) (art. 612 bis c.p.).

Allo stesso modo, l’istituto della particolare tenuità del fatto non sarà applicabile alle ipotesi di furto aggravato punito ex art. 624 bis c.p. (furto in abitazione e furto con strappo). Stessa considerazione vale per i reati contro gli animali e per molti altri reati che prevedano la stessa cornice edittale.