Autoriciclaggio: la Camera approva il testo
Con 250 voti favorevoli e 76 contrari, la Camera dei deputati approva il testo del DDL 2247-A: in altre parole, la proposta di legge sull’introduzione del reato di auto-riciclaggio e disposizioni per il contrasto dell’evasione fiscale.
Il “pacchetto” è orientato, infatti, ad introdurre – da una parte – norme più incisive per contrastare condotte tese all’occultamento di capitali – dall’altra strumenti c.d. “premiali” al fine di ottenere il medesimo scopo, nello specifico in materia fiscale.
Nel Disegno di legge, per esempio, si prevede la disciplina della “voluntary disclosure”, una collaborazione su base volontaria, che – come sottolinea l’OCSE – consente al soggetto che detiene attività e beni all’estero (e non li ha dichiarati) di sanare la propria posizione, mediante il pagamento di una sanzione in misura ridotta. Attraverso la collaborazione volontaria, inoltre, non saranno punibili altri reati fiscali in relazione ad obblighi dichiarativi.
In origine il principale timore riguardava proprio quest’ultimo aspetto, re-introdurre cioè un secondo scudo fiscale, al pari di quello postulato da Tremonti nel 2009. A differenza dello scudo tremontiano, tuttavia, in base al DDL sarà tutto alla luce del sole (o quasi): niente anonimato, ogni operazione dovrà risultare all’Agenzia delle Entrate.
Il nocciolo del Disegno di legge riguarda ovviamente l’introduzione del reato di auto-riciclaggio – così delineato:
“Art 648-ter.1. — (Autoriciclaggio). – Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648″
L’introduzione del reato di auto-riciclaggio andrebbe a colmare una lacuna oramai assodata: l’assenza di una qualsiasi rilevanza penale della condotta di chi “ripulisce” i profitti del suo stesso crimine (il cd. reato presupposto). In precedenza si sosteneva, infatti, che l’azione di chi occulta denaro (o altra utilità) proveniente da un precedente reato che egli stesso ha commesso, si esauriva nella continuazione (e dunque nel “godimento”) del reato presupposto. Nel corso del tempo, tuttavia, enti ed organismi comunitari e internazionali (FMI, GAFI) hanno criticato con sempre più forza questa impostazione, manifestando perplessità e auspicando pronte correzioni, al fine di armonizzare il nostro codice penale con quello di altri paesi comunitari, come Francia e Spagna.
La punibilità di colui che “auto-ricicla” avviene eliminando la c.d. clausola di riserva (prevista nei reati di riciclaggio e reimpiego), la quale ad oggi prevede esclusivamente la sanzione per il terzo che attua la condotta. Come sottolinea il Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti, tuttavia, il rischio non è basso: “l’aumento del rischio penale finirebbe per investire la criminalità comune, lasciando sostanzialmente inalterato quello gravante sulla criminalità organizzata, che costituisce il vero ed esclusivo obiettivo del delitto di riciclaggio”.
La soluzione che viene offerta, è di “caratterizzare il reato di auto-riciclaggio esclusivamente sulle condotte ostacolo frapposto all’individuazione dei proventi illeciti da parte dell’autore del reato presupposto, prevedendo una fattispecie dotata di autonoma rilevanza; la cornice edittale dell’auto-riciclaggio deve riflettere la minore gravità di tale reato rispetto al riciclaggio, tenendo altresì conto del regime di particolare severità che assiste la disciplina del reato continuato”.
QUI il testo del DDL sull’autoriciclaggio e rientro capitali approvato dalla Camera dei deputati