C’era una volta l’avviso di garanzia

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I fatti: l’assessore (ormai ex) all’ambiente del Comune di Roma, Paola Muraro, si è dimessa questa notte, a seguito della notifica dell’avviso di garanzia da parte della Procura di Roma. Alla Muraro i Pm romani contestano reati ambientali commessi quando ricopriva il ruolo di consulente esterno dell’azienda municipalizzata. In questo filone, l’assessore risulta indagata per la violazione del comma 4 dell’articolo 256 del Codice dell’Ambiente in tema di “gestione di rifiuti non autorizzata”).

Ebbene, prevedere quanto accaduto nelle ultime ore non era affatto esclusiva di cartomante. Sarebbe stato sufficiente conoscere il codice di procedura penale, come ben sa ogni studente di giurisprudenza al terzo o quarto anno di corso.

Perché alla base del dilettantismo del Movimento 5 Stelle, tutto sommato ancora neonati della politica – quella del mettere le mani nella res pubblica e non solo quella spassionata dei banchetti e dei cortei al grido di “onestà onestà” – prima ancora di un’idea oggettivamente distorta e perversa di legalità in senso asettico e formale, riposa un’inaccettabile mancanza di consapevolezza del concetto di “avviso di garanzia”.

L’avviso di garanzia, o meglio – utilizzando la terminologia corretta – l’informazione di garanzia, è un istituto giuridico disciplinato dall’art. 369 del Codice di procedura penale. La sua funzione nell’iter delle indagini preliminari è in realtà piuttosto elementare. E’ previsto che il pubblico ministero che sta per compiere un atto garantito deve inviare all’indagato ed alla persona offesa l’informazione di garanzia. Il contenuto più importante dell’informazione di garanzia è l’invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia (in caso contrario ne verrà designato uno d’ufficio). Il codice impone poi di precisare, oltre alle norme di legge che si assumono violate, la data ed il luogo del fatto storico di reato, ovviamente nei limiti in cui tali dati risultano dalle indagini.

Al fine di garantire il diritto di difesa dell’indagato, l’informazione di garanzia dovrà essere inviata allo stesso in occasione del primo tra gli atti garantiti che si svolgono su iniziativa del pubblico ministero. Questo infatti prevede il successivo art. 369-bis c.p.p.

Ora, cosa succede della prassi degli Uffici Giudiziari? Molto spesso, l’informazione di garanzia viene notificata unitamente ad altro atto, come l’invito a presentarsi oppure addirittura con l’avviso di conclusione delle indagini (c.d. “415-bis”). In questi termini, l’avviso viene cumulato ad altro e si parla, in gergo, di atti equipollenti. Astrattamente parlando, dunque, un soggetto potrebbe vedersi notificare per la prima volta un avviso di conclusione indagini, senza essere venuto fino a quel momento a conoscenza dell’indagine a suo carico. No, ciò non avviene a causa di fantomatici e non meglio identificati poteri occulti, ma risponde al più elementare e sacrosanto diritto di difesa a garanzia dell’indagato stesso.

Ed udite udite, il nostro codice di rito – strumento diabolico in mano a Procure evidentemente asservite al Potere e alle lobby – cos’altro prevede? Che l’indagato o la persona offesa, ove ne facciano richiesta  (ad eccezione dei casi di cui agli art. 407 comma 2 lett. a) od ove sussistano specifiche esigenze investigative) possano addirittura fare richiesta per conoscere quanto indicato nel registro delle notizie di reato, ai sensi dell’art. 335 c.p.p.! Cose dell’altro mondo.

Richiesta che l’ex assessore ed il suo difensore avrebbe potuto formulare in qualsiasi momento, per certificare l’iscrizione a suo carico. Al contrario, hanno preferito attendere la fantomatica notifica, formale, dell’informazione di garanzia.

Ed eccoci al punto: l’informazione di garanzia, in sé e per sé, non significa assolutamente nulla! Né dal punto di vista giuridico né da quello politico. Un soggetto risulterà comunque sottoposto allo status di indagato (sempre che in seguito il Pm stesso non riterrà di avanzare in prima persona richiesta di archiviazione, per esempio). E allora quale dovrebbe il significato insito nelle dimissioni solo una volta ricevuto tale atto? Sinceramente, ne sfugge il senso.

Questi i fatti, il resto sono solo considerazioni che poggiano su elucubrazioni politiche prive di qualsiasi fondamento giuridico. Utilizzare per anni come un vero e proprio  mantra l’avviso di garanzia ha finito per creare politicamente dei veri e propri mostri, incapaci di comprendere realmente il senso delle proprie azioni e – dato a mio avviso ancora più inconcepibile – ha reso un intero partito (rectius Movimento) incapace di difendersi nel merito, politico, delle accuse mosse.

Forse, togliere la polvere del Codice di procedura potrebbe essere un primo importante passo per entrare nell’età adulta.

Nel frattempo, un abbraccio caloroso agli amici romani.